Diritto di famiglia

La Riforma Cartabia e le modifiche al diritto di famiglia.

Siamo di fronte a cambiamenti radicali, che la riforma introdurrà per gradi; con l’obiettivo di accelerare i tempi della giustizia anche in materia di separazione e divorzio.

Di seguito, analizziamo in via generale quali saranno i cambiamenti che entreranno in vigore già dal prossimo 1 Marzo 2023.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia e le modifiche al diritto di famiglia si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente dall’1 Marzo 2023.
Pertanto, ai procedimenti pendenti si continueranno ad applicare le disposizioni precedenti.

Il nuovo procedimento avrà vocazione generale: le sue disposizioni regoleranno tutti i procedimenti contenziosi relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Quindi, a tutti i procedimenti per i quali, in precedenza, la competenza era ripartita tra Tribunale ordinario, Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni (art. 473 bis c.p.c.).

Saranno esclusi dal nuovo rito unificato i procedimenti di giurisdizione volontaria.

Questi resteranno regolati dalle forme processuali camerali (art. 473 ter c.p.c.) del Tribunale in composizione collegiale.

Nell’ambito del nuovo procedimento rientreranno anche le controversie in materia di alimenti.

Le “nuove” famiglie

  • La Riforma introdurrà anche un nuovo, e più ampio, significato di (diritto di) famiglia.
    Saranno infatti coinvolti tutti i modelli familiari: le coppie unite in matrimonio, le coppie conviventi di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Separazione e divorzio

La Riforma introdurrà disposizioni particolareggiate per i seguenti procedimenti:

  • separazione
  • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • scioglimento dell’unione civile
  • regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
  • modifica delle condizioni.
Come si è accennato, si tratterà di un procedimento regolato dal rito unitario; e si introdurrà con ricorso di parte.

Il ricorso

Il ricorso dovrà contenere:
  • l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta
  • il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono
  • il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura
  • la determinazione dell’oggetto della domanda
  • la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda
  • le relative conclusioni
  • l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi
  • 8. i documenti che offre in comunicazione.

Gli allegati

In ogni caso, al ricorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Il Piano genitoriale

Altra grande novità che sarà introdotta dalla Riforma Cartabia è il piano genitoriale, che dovrà essere allegato a tutti i ricorsi relativi ai minori.
Il piano dovrà indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente:
  • alla scuola
  • al percorso educativo
  • alle attività extrascolastiche
  • alle frequentazioni abituali
  • alle vacanze normalmente godute.
Il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a redigere e diffondere una propria proposta di schema del Piano genitoriale

La contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio

Il procedimento unico ed i termini particolarmente brevi che permettono il divorzio, hanno indotto la Riforma a prevedere la possibilità di proposizione c.d. cumulata della domanda di separazione giudiziale e di quella divorzile.

Il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio resterà il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche se frutto di decisione parziale sul solo status).
Pertanto, il divorzio potrà essere pronunciato solo in epoca successiva alla pronuncia, nel medesimo giudizio, della sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (sulla base delle modifiche introdotte dalla Legge 55/2015, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al Giudice.

I provvedimenti provvisori

Il nuovo rito della famiglia, anche se non prevederà più i provvedimenti presidenziali, contemplerà l’espressa possibilità di provvedimenti temporanei (diretti a regolare le situazioni giuridiche soggettive nelle more del processo) od urgenti (per far fronte a situazioni improcrastinabili).

Queste misure in itinere saranno assunte con ordinanza dal Giudice delegato nel contesto della più ampia trattazione del processo.

Il procedimento giudiziale

Dall’entrata in vigore della novella, il procedimento giudiziale si svolgerà pertanto in larga maggioranza avanti al Tribunale in composizione monocratica.

Ed, a seguito della Riforma, i compiti assegnati al Giudice nell’ambito del nuovo procedimento unificato saranno i seguenti:

  • pronunciare le misure provvisorie e urgenti;
  • provvedere sulle richieste istruttorie;
  • predisporre il calendario del processo;
  • fissare la successiva udienza determinandone il contenuto

Il procedimento su domanda congiunta

Superando anche la differenza tra separazioni e divorzi di tipo consensuale, la Riforma ha unificato i riti e recepito a livello normativo molte delle “prassi” in uso avanti i Tribunali italiani.

L’articolo 473 bis 51 c.p.c. sancirà la nuova disciplina ed uniformerà il rito di tutti i procedimenti che nasceranno da una domanda congiunta.

Vi rientreranno quindi i ricorsi promossi da:

  • coppie sposate
  • coppie conviventi di fatto
Il nuovo rito unico si applicherà a:
  • accordi di separazione
  • accordi di divorzio
  • modifiche dei patti (già formalizzati).
La competenza sarà individuata dal luogo di residenza dell’una o dell’altra parte nonchè da quelli dei minori (se non coincidenti con quello dei genitori).

Nei procedimenti a domanda congiunta, l'audizione del bambino sarà disposta dal Giudice solo se ritenuto necessario.

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